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ECM

Normativa Ecm

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM e che è fondamentale conoscere, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario sarà personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni. 

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da Provider accreditati (come discente).

I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i corsi della Federazione, sono perfettamente coerenti con il Dossier formativo. La Federazione mette a disposizione Corsi ECM FAD coerenti con il Dossier Formativo di Gruppo totalmente gratuiti sul portale www.fadfofi.com

Sul portale COGEAPS nell’area riservata, è disponibile un riassunto schematico che consente a ciascun iscritto all’Albo di verificare lo stato di completamento del Dossier.

I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel capitolo 4 del Manuale e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’Ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale  http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale in quanto, anche se al termine di un corso residenziale si riceve subito l’attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, il Cogeaps, dopo opportuna verifica, ha tre mesi di tempo per caricarli sulla piattaforma. C’è, quindi, la possibilità di un “ritardo” che può anche raggiungere i sei mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.

Nel caso dei corsi FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre 2022, e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell’anno più i sei mesi per il caricamento dei dati.

Ogni professionista sanitario può ottenere un certificato che attesta la regolarità della sua formazione, cioè il completamento dell’obbligo formativo, in riferimento ai trienni stabiliti dalla CNFC.

Il certificato triennale ECM viene rilasciato, esclusivamente su richiesta dell’iscritto, dall’Ordine di appartenenza e viene emesso solo a seguito della comunicazione da parte del Cogeaps dei dati presenti nella loro anagrafe dei crediti ECM.

Triennio 2020-2022 Delibera CNFC riduzione 50 crediti ECM, pari ad 1/3 del debito formativo triennale

Fine del triennio ECM 2020-2022

È stato modificato l’articolo 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), prevedendo che i crediti formativi ECM del quadriennio 2020-2023 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (come già previsto per il triennio 2020-2022). Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato prorogato di un anno - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo ECM. La Federazione mette a disposizione di tutti i farmacisti corsi formativi, completamente gratuiti e senza alcuna sponsorizzazione, fruibili sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.com

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Approfondimenti

L’Ordine invita i propri iscritti a verificare sul sito www.cogeaps.it la propria posizione ECM ed eventualmente a regolarizzarla. Ricordiamo che gli esoneri e le esenzioni devono essere autocertificati ed inseriti sulla pagina personale del portale CoGeAPS.

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